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Quelle più usate in campo cosmetico

I nanomateriali più usati in campo cosmetico sono i nanopigmenti e le nanoemulsioni.

I primi sono microparticelle solide inodori e poco solubili in acqua, in genere presenti nei cosmetici sottoforma di grandi agglomerati.

Le nanoemulsioni, invece, sono preparati a base di goccioline microscopiche di olio e acqua, che vanno a rafforzare il contenuto di oli nutrienti del cosmetico, senza comprometterne la trasparenza e la luminosità.

Alcuni cosmetici contengono anche “bolle” di nanodimensioni che proteggono gli ingredienti funzionali, come le vitamine, che potrebbero degradarsi a contatto con l’aria: le bolle rilasciano le sostanze contenute solo dopo il contatto con la pelle, evitando la loro denaturazione.

I cosmetici più “nanotecnologici” in assoluto sono i solari: molti prodotti di protezione solare in commercio, in particolare quelli con fattori di protezione più alti, contengono filtri UV  in forma di nanopigmenti. L’uso di questi elementi apporta notevoli benefici in termini di funzionalità specifica: consente di realizzare prodotti in grado di proteggere in modo uniforme la pelle, difendendola dall’esposizione ai raggi solari. I nanopigmenti più utilizzati per i solari sono il biossido di titanio e l’ossido di zinco, che hanno la capacità di riflettere e disperdere la luce ultravioletta, proteggendo la pelle dagli effetti nocivi delle radiazioni. Anche i dentifrici (silica) e i prodotti per il make-up (ossidi di ferro e carbon black) possono contenere nanomateriali



La sicurezza dei nanomateriali in cosmetica


Attualmente l’uso delle nanotecnologie e dei nanomateriali nel settore cosmetico non è regolamentato in maniera precisa. Ciò non significa, però, che i prodotti contenenti nanomateriali siano poco sicuri o non controllati. Esattamente come tutti gli altri cosmetici, anche quelli che contengono particelle di dimensioni nano devono rispettare le disposizioni previste dalla legge europea 76/768/CEE . Quindi, prima di essere immessi sul mercato, devono essere sottoposti a una valutazione della sicurezza da un professionista debitamente qualificato, che ha il compito di analizzare e vagliare le informazioni relative a ogni ingrediente contenuto nel prodotto, compresi quelli di nanodimensioni.



Il nuovo Regolamento


A partire dal 2013 entrerà in vigore il nuovo Regolamento europeo, che sostituirà tutte le norme e i provvedimenti esistenti in materia di cosmetici, i criteri di controllo per quanto riguarda i nanomateriali saranno ancora più rigidi e garantiranno un grado di protezione del consumatore ancora più elevato.

Nell’ambito delle nanotecnologie, le novità più rilevanti sono quattro.

  1. Per la prima volta, la legge sui cosmetici stabilisce chiaramente che cos’è un nanomateriale. In realtà, si tratta di una definizione generica che, secondo molti, verrà adeguata diverse volte prima del 2013, sulla base dei costanti sviluppi tecnico-scientifici di questo settore. In ogni caso, si tratta di un passo in avanti notevole: per la prima volta, infatti, si avrà un punto di riferimento preciso.
  2. Il Regolamento dedica un intero articolo, il numero 16, ai nanomateriali. L’obiettivo è garantire un livello elevato di protezione del consumatore e della salute umana. L’articolo dichiara, in primo luogo, che fabbricanti e distributori hanno l’obbligo di informare la Commissione Europea sei mesi prima della commercializzazione di un cosmetico contenente nanomateriali. Nel farlo, devono fornire: informazioni sulla dimensione delle particelle e sulle loro proprietà fisiche-chimiche, una stima della quantità che si prevede immettere sul mercato per anno, il profilo tossicologico, i dati sulla sicurezza e le condizioni di esposizione ragionevolmente prevedibili. Se la Commissione europea dovesse considerare insufficiente la documentazione fornita può richiedere una valutazione di sicurezza al Comitato scientifico dei prodotti di consumo.
  3. Il Regolamento stabilisce l’obbligo per i produttori di indicare in etichetta, nella lista degli ingredienti, la presenza di nanomateriali: il nome dell’elemento deve essere seguito dalla dicitura “nano” fra parentesi.
  4. Nel nuovo Regolamento non sono più prese in considerazione le particelle solubili. Sono considerati nanomateriali sono le particelle insolubili.
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