Le miscele profumanti e le loro materie prime non devono essere indicati uno a uno, ma semplicemente con il termine “parfum”.
Lo stesso vale per gli aromatizzanti e le loro materie prime, che però vanno indicati con il termine “aroma”.

La durata dei cosmetici

Attraverso la lettura dell’etichetta si possono anche apprendere importanti informazioni sulla durata dei prodotti cosmetici prima dell’apertura e sul periodo di tempo nel quale, dopo l’apertura di una confezione, il loro utilizzo rimane sicuro.

Le sostanze allergizzanti

Secondo quanto stabilito dalla normativa, l’etichetta deve riportare l’elenco di tutti gli ingredienti del cosmetico. Se il cosmetico contiene una delle 26 sostanze che, secondo quanto stabilito dal Comitato Scientifico della Commissione Europea, hanno la potenzialità di indurre reazioni allergiche in percentuali maggiori rispetto ad altre sostanze, queste dovranno essere riportate in etichetta. Si tratta di ingredienti che possono essere presenti in diversi oli essenziali e in altri tipi di derivati botanici.

  • Il Regolamento1223/2009 prevede che se il cosmetico contiene una o più di queste sostanze in quantità superiori alle soglie limite, stabilite dal Comitato scientifico stesso, è necessario che siano riportate nella lista degli ingredienti.

Le altre informazioni

Il Regolamento stabilisce che l’etichetta deve riportare anche altre informazioni, in particolare:

  • il nome e l’indirizzo della Persona responsabile dell’immissione sul mercato del prodotto cosmetico. In caso di contestazioni, controlli, verifiche è così possibile rintracciare tale persona responsabile;
  • il contenuto nominale al momento del confezionamento, ossia la quantità di prodotto presente, espressa in peso (grammi) o in volume (millilitri). L’indicazione non è obbligatoria per i campioni gratuiti, per le monodosi e per contenitori particolari come le trousse;
  • il numero del lotto di fabbricazione, utile nel caso si dovesse rintracciare una specifica produzione;
  • il Paese d’origine per i prodotti fabbricati in Paesi non membri dell’Unione Europea;
  • la funzione del prodotto, a meno che risulti dalla presentazione dello stesso;
  • le precauzioni particolari per l’impiego: sia quelle indicate negli allegati della legge stessa alla voce “Testo relativo alle modalità di impiego e avvertenze”, sia quelle eventualmente da osservare per i prodotti cosmetici di uso professionale, in particolare per quelli destinati ai parrucchieri e alle estetiste.