Attualmente, i nanomateriali effettivamente in uso nei cosmetici in Europa sono rappresentati da alcuni ossidi minerali usati come filtri solari o pigmenti e nanoparticelle (ad esempio di silica) impiegate in alcuni dentifrici.

La sicurezza dei nanomateriali in cosmetica

Esattamente come tutti gli altri cosmetici, anche quelli che contengono particelle di dimensioni nano devono rispettare le disposizioni previste dal Regolamento europeo. Quindi, prima di essere immessi sul mercato, devono essere sottoposti a una valutazione della sicurezza da un professionista debitamente qualificato, che ha il compito di analizzare e vagliare le informazioni relative a ogni ingrediente contenuto nel prodotto, compresi quelli di nanodimensioni.

Cosa prevede il Regolamento europeo

A partire dal 2013 con il Regolamento europeo, i criteri di controllo per quanto riguarda i nanomateriali sono diventati ancora più rigidi e garantiscono un grado di protezione del consumatore ancora più elevato.

In particolare:

  1. si stabilisce chiaramente che cos’è un nanomateriale («nanomateriale»: ogni materiale insolubile o biopersistente e fabbricato intenzionalmente avente una o più dimensioni esterne, o una struttura interna, di misura da 1 a 100 nm);
  2. il Regolamento dedica un intero articolo, il numero 16, ai nanomateriali. L’obiettivo è garantire un livello elevato di protezione del consumatore e della salute umana. L’articolo dichiara, in primo luogo, che fabbricanti e distributori hanno l’obbligo di informare la Commissione Europea sei mesi prima della commercializzazione di un cosmetico contenente nanomateriali. Nel farlo, devono fornire: informazioni sulla dimensione delle particelle e sulle loro proprietà fisiche-chimiche, una stima della quantità che si prevede immettere sul mercato per anno, il profilo tossicologico, i dati sulla sicurezza e le condizioni di esposizione ragionevolmente prevedibili. Se la Commissione europea dovesse considerare insufficiente la documentazione fornita potrebbe richiedere ulteriori informazioni all’azienda;
  3. il Regolamento stabilisce l’obbligo di indicare in etichetta, nella lista degli ingredienti, la presenza di nanomateriali: il nome della sostanza deve essere seguito dalla dicitura “nano” fra parentesi.